
Infatti non sarà più il 31 dicembre 2010,ma il 30 giugno 2011 la data utile entro la quale dovranno entrare in esercizio gli impianti fotovoltaici per poter continuare a godere dell’attuale conto energia 2010.
Se non dovessi riuscire a dichiarare la fine lavori entro il 31 dicembre 2010 queste sono le nuove tariffe conto energia 2011.
La novità in un emendamento al d.l. Energia approvato al Senato che rende più morbido e meno isterico il passaggio tra i due regimi incentivanti mettendo al riparo dai ritardi nelle procedure di allacciamento.
L’emendamento in questione modifica il provvedimento con cui si stabiliva che potevano accedere agli incentivi attuali solo gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010, (ossia il comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41) è lo sostituisce così:
“Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (…) sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei Servizi Elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.”
Quindi, se il decreto così emendato passerà, per godere degli incentivi attuali (anziché di quelli rivisti al ribasso del conto energia 2011) non occorrerà più che sia effettuata la richiesta all’Enel in tempo utile (cioè il 15 novembre 2010 per gli impianti semplici) e che l’impianto entri in esercizio entro il 31 dicembre 2010.
Ispezioni e controlli per evitare imbrogli sono delegati al gestore di rete e al GSE, mentre l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla conversione del decreto, dovrà approntare delle regole per evitare “fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate”






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